AI Act e Terzo settore: i nuovi obblighi operativi e le scadenze del 2026 e le le novità europee

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L’entrata in vigore degli obblighi di trasparenza previsti dall’AI Act e il quadro tracciato dalla Legge italiana 132/2025 cambiano le regole del gioco per le organizzazioni no-profit.
Ma la vera domanda è: cosa devono sapere gli Enti del Terzo settore per non farsi trovare impreparati?

A partire dal 2 agosto 2026, l’ecosistema normativo europeo e nazionale sull’Intelligenza Artificiale è entrato infatti in una fase di applicazione decisiva, con impatti diretti non solo sulle grandi aziende tecnologiche, ma anche sul Terzo settore. L’incrocio tra la disciplina comunitaria e le recenti normative nazionali impone agli Enti del Terzo Settore (ETS) di aggiornare rapidamente le proprie procedure operative.

Trasparenza immediata: le novità europee del 2 agosto 2026

Dal 2 agosto 2026, infatti, sono scattati formalmente gli obblighi di trasparenza introdotti dall’AI Act. La finalità della Commissione Europea è chiara, ovvero garantire che i cittadini siano sempre consapevoli di interagire con un sistema di intelligenza artificiale o di essere esposti a contenuti sintetici per evitare qualunque tipo di manipolazioni.

Per gli ETS, ciò significa dover informare tempestivamente gli utenti quando si relazionano con chatbot o assistenti virtuali. Sarà altresì obbligatorio segnalare palesemente se contenuti di interesse pubblico (testi, immagini, audio o deepfake) sono stati generati o alterati dall’IA senza controllo editoriale umano.

Contemporaneamente, entrano in vigore le sanzioni per i grandi modelli generativi (come ChatGPT o Gemini), che possono raggiungere il 3% del fatturato globale o i 15 milioni di euro per violazioni relative a documentazione, diritto d’autore e utilizzo dei dati.

A chiarire l’effettiva portata di queste scadenze è intervenuto il recente Regolamento (UE), noto come Digital Omnibus on AI, entrato in vigore a fine luglio 2026. Come analizzato dalla testata BibLus, questo provvedimento non sospende l’AI Act, ma fa slittare l’applicazione degli oneri più gravosi per i sistemi di IA classificati come “ad alto rischio”: se ne parlerà il 2 dicembre 2027 per i sistemi indipendenti e il 2 agosto 2028 per quelli integrati nei prodotti. 

È stato inoltre rinviato al 2 dicembre 2026 l’obbligo tecnico di marcatura digitale (il così detto watermarking) dei contenuti sintetici. Resta invece pienamente attivo e sanzionabile il requisito dell’alfabetizzazione (AI literacy), in vigore da febbraio 2025, che impone l’adozione di misure organizzative per formare adeguatamente il personale e i collaboratori sui rischi e sui limiti dell’IA.

La Legge Italiana 132/2025: PA, ricerca e gestione dei volontari

Sul fronte interno, la Legge italiana 132 del 23 settembre 2025 fornisce una struttura fondamentale per il Terzo Settore, aprendo tanto a nuove responsabilità quanto a inedite opportunità di sviluppo sociale. Come approfondito dal portale Legale Terzo Settore, vi sono ambiti cruciali in cui la norma impatta sulla vita degli ETS.

Rapporti con la Pubblica Amministrazione: 

Quando un ETS partecipa a bandi di co-progettazione, appalti o convenzioni, la Pubblica Amministrazione può avvalersi dell’IA per valutare le proposte e monitorare l’impatto dei progetti, ma l’algoritmo deve mantenere solo una funzione di supporto. La decisione finale (ad esempio la revoca di un contributo a fronte di indicatori bassi) deve sempre spettare a una persona fisica responsabile del procedimento, garantendo autonomia e giudizio umano.

Ricerca scientifica e Dati

Gli ETS operanti in ambito sanitario e della disabilità godono di un regime speciale per i progetti di ricerca e sperimentazione tramite IA (dichiarati di rilevante interesse pubblico). Possono trattare dati personali o anonimizzati e riutilizzarli per fini di ricerca diversi da quelli originali (uso secondario) senza richiedere un nuovo consenso, previa comunicazione al Garante della Privacy e un’attesa di 30 giorni.

Gestione del personale e dei professionisti 

Se un’associazione utilizza l’IA per selezionare candidati o gestire i volontari, è obbligata a informare chiaramente l’interessato e a garantire che nessuna decisione avvenga in via esclusivamente automatizzata. Inoltre, i professionisti intellettuali di cui l’ente si avvale (es. psicologi) possono usare l’IA solo come strumento di supporto e mai in sostituzione del proprio giudizio clinico o decisionale.

Cybersicurezza e fondi

Vi è un forte richiamo alla sicurezza e alla resilienza dei sistemi. Non si possono affidare informazioni sensibili di utenti fragili a piattaforme esterne senza garanzie e adeguate protezioni tecniche. Contestualmente, la legge stanzia fondi fino a un miliardo di euro per progetti legati a IA e cybersicurezza, permettendo al Terzo Settore di proporsi come partner nei progetti di innovazione sociale.

Foto Copertina: Riconoscimento editoriale Shutterstock / ID Foto: 2714531111 / Autore: DC Studio

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